Malpractice medica, il punto sul riparto dell’onere probatorio

 Responsabilità civile – Onere della prova

In tema di responsabilità (da inquadrarsi come di natura contrattuale) della struttura sanitaria e di responsabilità professionale (da contatto sociale) del medico, in punto di riparto dell’onere probatorio l’attore, nella sua veste di paziente-danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il c.d. contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.

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