Sull’obbligo di garantire la sterilità dell’attrezzatura chirurgica e dell’intero ambiente operatorio

Responsabilità civile – Responsabilità del medico – Responsabilità della struttura sanitaria

Tra le prestazioni connaturate al rapporto obbligatorio di spedalità rientra (anche) l’obbligazione di garantire l’assoluta sterilità non soltanto dell’attrezzatura chirurgica ma anche dell’intero ambiente operatorio nel quale l’intervento ha luogo. Tale sterilizzazione (della sala operatoria e dei ferri chirurgici) è compito che non grava direttamente (solo) sul chirurgo operatore, bensì (anche) sulla struttura sanitaria.

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