Infermiere professionale violento, risponde dei danni (anche) l’ospedale
Responsabilità civile – Ipotesi di responsabilità – Responsabilità dell’infermiere
Nel caso di violenza sessuale consumata ai danni di una paziente da parte di un infermiere professionale in ospedale ed in orario di lavoro, durante l’esercizio delle sue mansioni, sussiste un rapporto di occasionalità necessaria fra i compiti assegnati al dipendente – di prestare assistenza ai ricoverati – e la violenza sessuale consumata. Anche se il titolo della responsabilità è diverso per il dipendente ed il datore di lavoro, trattandosi di colpa diretta per il primo e di colpa in eligendo e di c.d. rischio di impresa per il secondo, l’unicità del fatto illecito dannoso per i terzi determina la solidarietà fra i vari soggetti obbligati verso il danneggiato, in applicazione dell’art. 2055 c.c..