Danno causato da attività medica, il paziente non deve provare la colpa del medico

Responsabilità civile – Onere della prova

Nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica l’attore ha l’onere di allegare e di provare l’esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l’onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico, sul quale grava viceversa l’onere di provare che l’eventuale insuccesso dell’intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile.

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