Danni subiti dal paziente, a carico di chi grava la causa ignota?

Responsabilità civile – Onere della prova

Nei giudizi risarcitori da responsabilità sanitaria si delinea un duplice ciclo causale, l’uno relativo all’evento dannoso, l’altro all’impossibilità di adempiere.
Il primo, quello inerente all’evento dannoso, deve essere provato dal creditore-danneggiato, mentre il secondo, concernente l’impossibilità di adempiere, deve essere dimostrato dal debitore-danneggiante.
Il creditore deve così provare il nesso di causalità tra l’insorgenza o l’aggravamento della patologia e la condotta del sanitario, quale fatto costitutivo del diritto azionato in giudizio, a sua volta il debitore deve dimostrare, in termini di fatto estintivo di quel diritto, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione. Ne consegue che la causa incognita resta a carico dell’attore relativamente all’evento dannoso, laddove grava sul convenuto relativamente all’impossibilità di adempiere.
Qualora, al termine della fase istruttoria, resti incerti la causa del danno o dell’impossibilità di adempiere, le conseguenze sfavorevoli sotto il profilo dell’onere probatorio graveranno rispettivamente sull’attore o sul convenuto.

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