Perdita del rapporto parentale e responsabilità della struttura sanitaria
Responsabilità civile – Risarcimento danni – Congiunti
La responsabilità della struttura sanitaria per i danni da perdita del rapporto parentale, invocati “iure proprio” dai congiunti del paziente deceduto, deve essere qualificata come extracontrattuale dal momento che, da un lato, il rapporto contrattuale intercorre unicamente con il paziente, e dall’altro i parenti non rientrano nella categoria dei “terzi protetti dal contratto”, potendo postularsi l’efficacia protettiva verso terzi del contratto concluso tra il nosocomio ed il paziente esclusivamente ove l’interesse, del quale tali terzi siano portatori, risulti anch’esso strettamente connesso a quello già regolato sul piano della programmazione negoziale.