Come liquidare i danni se l’evento di malpractice medica e i conseguenti danni si sono verificati prima dell’entrata in vigore della Legge Balduzzi

Responsabilità civile – Responsabilità del medico – Riforme legislative

La disposizione della cd. Legge Balduzzi (D.L. n. 138 del 2012, art. 3, comma 3, come convertito dalla L. n. 189 del 2012) che ha introdotto le modalità di calcolo del danno alla integrità psico-fisica a seguito di interventi di malpractice medica non riguarda aspetti sostanziali e strutturali della fattispecie legale della responsabilità dei medici e delle strutture sanitarie, in quanto essa non modifica dei precedenti criteri previsti da una legge antecedente. Pertanto, tale norma deve essere applicata dal Giudice per liquidare i danni anche quando l’evento di malpractice medica e i conseguenti danni si sono verificati prima dell’entrata in vigore della Legge Balduzzi.

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