Malpractice non retroattive le norme sostanziali di riforma

Responsabilità civile – Responsabilità del medico – Riforme legislative

In tema di responsabilità dell’esercente la professione sanitaria per i danni derivanti da malpractice le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del 2017, non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore.

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