Intervento di cura non “routinario”, quale il regime delle responsabilità?

Responsabilità civile – Onere della prova

In tema di responsabilità medico-sanitaria, se il debitore (struttura sanitaria) prova che l’intervento di cura posto in essere dai sanitari non era cd. routinario, rendendo così necessaria la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ex art. 2236 c.c., è ammesso a provare il rispetto delle leges artis (perizia): qualora sia raggiunta tale prova, spetterà al paziente provare la colpa sotto il profilo della negligenza e della imprudenza, che si atteggia quale fatto impeditivo dell’effetto estintivo che astrattamente produce la prova del rispetto, da parte del professionista, delle cd. leges artis. Se invece il debitore non prova la speciale difficoltà dell’intervento si libera dalla responsabilità solo provando che il risultato è stato reso impossibile dall’intervento di un evento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza.

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