Errata diagnosi e impossibilità di interrompere la gravidanza, risarciti i genitori

Responsabilità civile – Onere della prova

L’impossibilità, per la madre, di esercitare la sua facoltà di interruzione della gravidanza è fonte di responsabilità civile per il sanitario soltanto se, nel caso concreto, l’aborto sarebbe stato legalmente consentito – e dunque se siano accertati mediante appropriati esami clinici le rilevanti anomalie del nascituro e il loro nesso eziologico con un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna – e se sia provata la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza.

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