Inadempimento delle obbligazioni professionali sanitarie, il regime dell’onere della prova
Responsabilità civile – Onere della prova
In relazione alle azioni di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali sanitarie, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l’inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, non essendo sufficiente la semplice allegazione dell’inadempimento del professionista, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione e dunque di avere agito con la diligenza richiesta o che il suo inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.