Inadempimento del medico e responsabilità della struttura sanitaria
Responsabilità civile – Rapporto struttura sanitaria-paziente
La responsabilità della struttura sanitaria, per i danni subiti dal paziente, può conseguire, ai sensi dell’art.1218 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche “di fiducia” dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto.