Quale onere grava a carico dell’attore, paziente danneggiato, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica?
Responsabilità civile – Onere della prova
Nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica è onere dell’attore, paziente danneggiato, dimostrare l’esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il pregiudizio di cui chiede il risarcimento. Tale onere va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio c.d. “del più probabile che non”, la causa del danno, con la conseguenza che, se al termine dell’istruttoria detto nesso non risulta provato, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda dev’essere rigettata. Soltanto una volta che il danneggiato abbia dimostrato che l’aggravamento della situazione patologica o l’insorgenza di nuove patologie è causalmente riconducibile all’operato dei sanitari sorge, per la struttura sanitaria e/o per il medico, l’onere di provare che l’inadempimento non sussiste o è stato determinato da causa non imputabile.