Sulla natura giuridica della responsabilità per inadempimento della struttura sanitaria
Responsabilità civile – Rapporto struttura sanitaria-paziente
La responsabilità della struttura ospedaliera per i danni subiti dal paziente, fondata sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di “assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall’art. 1218 c.c..