Quale la disciplina dell’onere della prova in materia di responsabilità da attività medico chirurgica?
Responsabilità civile – Onere della prova
In materia di responsabilità da attività medico chirurgica poiché è in colpa il medico che tiene una condotta difforme da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto un professionista diligente ai sensi dell’art. 1176, II, c.c., allora soddisfa l’onere assertivo a proprio carico il paziente-danneggiato che, provati il contratto o il contatto sociale intercorso col convenuto, alleghi i profili comportamentali rispetto ai quali l’operato del professionista si sarebbe discostato dal modello di condotta delineato dalle leges artis e dai canoni di diligenza, prudenza e perizia che avrebbero dovuto orientarne l’attività e dimostri quanto meno la sussistenza del nesso di causalità materiale tra la prestazione e il danno, provando che l’esecuzione della prestazione si sia inserita nella serie causale che ha condotto all’evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione o dal suo aggravamento, fino agli esiti finali costituiti dall’insorgenza di una nuova patologia o dal decesso.