Il contratto di spedalità spiega effetti protettivi in favore dei terzi?
Responsabilità civile – Risarcimento danni
Il rapporto contrattuale tra il paziente e la struttura sanitaria o il medico non produce, di regola, effetti protettivi in favore dei terzi, perché, fatta eccezione per il circoscritto campo delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, trova applicazione il principio generale di cui all’art. 1372, II, c.c., con la conseguenza che l’autonoma pretesa risarcitoria avanzata dei congiunti del paziente per i danni ad essi derivati dall’inadempimento dell’obbligazione sanitaria, rilevante nei loro confronti come illecito aquiliano, si colloca nell’ambito della responsabilità extracontrattuale, con l’ulteriore corollario della applicabilità del termine di prescrizione quinquennale di cui all’articolo 2947 c.c..