Sul riparto dell’onere della prova in tema di responsabilità medica
Responsabilità civile – Onere della prova
In tema di responsabilità medica il paziente che asserisce di aver subito un danno deve provare l’esistenza del contatto e allegare l’inadempimento consistente nell’insorgenza della situazione patologica lamentata per l’effetto dell’intervento, ovvero il nesso causale; resta a carico del presidio sanitario la prova della diligenza della prestazione e che gli eventuali esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile, non evitabile anche avendo osservato le regole tecniche e precauzionali del caso.