Sul regime dell’onere della prova in ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria per i danni riportati dal paziente
Responsabilità civile – Onere della prova
In ipotesi di responsabilità di una struttura sanitaria l’attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante.