Responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, quale il regime dell’onere della prova?

Responsabilità civile – Onere della prova

In tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell’Ente ospedaliero per l’inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto (o del “contatto”) e dell’aggravamento della situazione patologica (o dell’insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del “più probabile che non”, restando a carico dell’obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile.

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